Sez. 5 - , Sentenza n. 20885 del 28/04/2021 Ud. (dep. 26/05/2021) Rv. 281152 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 - Mancata comunicazione delle conclusioni del p.m. alla difesa dell'imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, ha precisato che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)