Sez. 5, Sentenza n. 20095 del 18/09/2009 (Rv. 609886 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSE PORTUALI | Tassa di stazionamento - Presupposti - Stazionamento di un natante in acque pubbliche - Esecuzione di lavori in cantiere titolare di concessione delle acque pubbliche - Applicabilità della tassa - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSE PORTUALI
La tassa prevista dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, avendo come presupposto il mero stazionamento in acque pubbliche di un natante, trova applicazione anche nel caso in cui lo stazionamento avvenga per la necessità di eseguire lavori all'imbarcazione in uno specchio d'acqua oggetto di concessione in favore dell'impresa che gestisce il cantiere cui è affidata la riparazione, essendo necessario, ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento a tassazione, che lo stazionamento avvenga in una zona già sottratta all'uso generale, in conseguenza della concessione, mediante opere ed apposite limitazioni entro le quali si svolge l'attività cantieristica.
Riferimenti normativi: Legge 20/04/1978 num. 153 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)