Sez. 1, Sentenza n. 12825 del 15/12/1995 (Rv. 495078 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSE PORTUALI | Esecuzioni di lavori in cantieri riconosciuti idonei dall'autorità portuale - Fermo dell'imbarcazione - Tassa di stazionamento ex art. 2 penultimo comma della legge n. 153 del 1978 - Interpretazione della norma.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSE PORTUALI
Il penultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1978 n. 153, il quale dispone che la tassa di stazionamento non è dovuta soltanto per il fermo dell'imbarcazione per l'esecuzione di lavori in cantieri riconosciuti idonei dall'autorità portuale, limitatamente ad un periodo di sessanta giorni, va letto nel senso che, ove le esigenze dell'attività cantieristica - esercitata in luoghi oggetto di concessione in esclusiva - comportino lo stazionamento in aree demaniali o in acque territoriali aperte all'uso generale, è prevista una speciale esenzione, limitata nel tempo e subordinata al fatto che il cantiere sia espressamente riconosciuto idoneo con provvedimento dell'autorità marittima.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1976 num. 51 art. 17, Legge 20/04/1978 num. 153 art. 2, DM Finanze 13/10/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)