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Sez. U - , Ordinanza n. 4314 del 20/02/2020 (Rv. 657201 - 03)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Concessione ad impresa privata di servizi aggiuntivi agli utenti - Affidamento alla medesima impresa della cd. gestione integrata del servizio di biglietteria - Azione di responsabilità contabile - Qualificazione del concessionario quale agente contabile - Sentenza affermativa della responsabilità - Giudicato esterno sulla giurisdizione contabile - Configurabilità - Conseguenze riguardo ad altro giudizio di responsabilità contabile fondato sul medesimo rapporto.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657201-03

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

In relazione ad un rapporto di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ed all'integrazione degli stessi con l'affidamento del servizio di biglietteria (ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490 del 1999, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004), qualora, a seguito di esercizio di un'azione di responsabilità erariale da parte del P.M. contabile, si sia formata cosa giudicata sulla qualificazione del concessionario quale agente contabile in reazione al servizio di biglietteria ed in forza del passaggio in giudicato formale di una sentenza contabile affermativa di tale qualificazione, sebbene in relazione a danno erariale verificatosi per gli anni di svolgimento del rapporto in relazione ai quali l'azione sia stata esercitata, il riconoscimento della fondatezza dell'azione per responsabilità erariale nel presupposto della detta qualificazione, siccome implicante necessariamente quello della giurisdizione contabile, rende incontestabile e coperta da cosa giudicata esterna la sussistenza di tale giurisdizione anche con riguardo ad un giudizio di accertamento della responsabilità erariale introdotto dal P.M. contabile sempre sulla base del medesimo rapporto ma in relazione allo svolgimento del servizio di biglietteria per un anno successivo rispetto a quelli oggetto del giudizio in cui si è formata la cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 112, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 113, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)