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Sez. 3, Sentenza n. 4475 del 12/07/1980 (Rv. 408347 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE IN APPELLO DELLA SOMMA GIA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO CON SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408347-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE IN APPELLO DELLA SOMMA GIA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO CON SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - AMMISSIBILITA.*

L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, poiche la domanda non altera il petitum, ma tende a conseguire attraverso l'aestimatio, lo stesso petitum originario. Pertanto il giudice d'appello ha il potere di rivalutare la somma gia liquidata nella sentenza di primo grado, ancorche provvisoriamente esecutiva. (Conf 4863/78, mass n 394571).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)