Sez. 3, Sentenza n. 4863 del 25/10/1978 (Rv. 394571 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA IN APPELLO DELLA SOMMA GIA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA IN APPELLO DELLA SOMMA GIA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO.*
L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore, rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, poiche la domanda non altera il petitum, ma tende a conseguire, attraverso l'aestimatio lo stesso petitum originario. Pertanto il giudice d'appello ha il potere di rivalutare la somma gia liquidata nella sentenza di primo grado, ancorche provvisoriamente esecutiva. (V 3450/71, mass n 355054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)