Sez. 2, Sentenza n. 3100 del 04/10/1968 (Rv. 335997 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE PERSONALE DI RESTITUZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE PERSONALE DI RESTITUZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Presupposto dell'Azione di revindica, che e di natura reale, e lo spossessamento del proprietario contro la sua volonta. Quando, invece lo stesso attore adduca che la detenzione dell'immobile da parte del convenuto sia dipesa dalla volontaria consegna della cosa a lui effettuata, sia pure soltanto in via precaria, l'Azione intesa alla restituzione non puo che avere natura contrattuale. Ne tale carattere personale della domanda viene snaturato dal fatto che il convenuto eccepisca l'usucapione della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)