Sez. 2, Sentenza n. 435 del 19/02/1971 (Rv. 350036 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTO - SPOSSESSAMENTO NON CONSENSUALE DEL PROPRIETARIO - MANCANZA - CONSEGNA IN FORZA DI TITOLO CONVENZIONALE - AZIONE PERSONALE DI RESTITUZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTO - SPOSSESSAMENTO NON CONSENSUALE DEL PROPRIETARIO - MANCANZA - CONSEGNA IN FORZA DI TITOLO CONVENZIONALE - AZIONE PERSONALE DI RESTITUZIONE.*
L'Azione di rivendicazione, avente natura reale, postula che colui che si afferma proprietario sia stato spossessato contro o senza la sua volontà mentre, in Mancanza di tale estremo, quando cioe il possessore o il detentore abbia ricevuto la cosa da colui che gliela richiede, in base ad un titolo venuto successivamente meno per una qualsiasi causa, l'Azione diretta al conseguimento del bene, ovvero alla restituzione, e di natura personale e non reale, in quanto la controversia resta limitata all'esistenza di un titolo contrattuale valido che possa giustificare la detenzione della cosa da parte del convenuto. (V 2101'69, mass n 341383' 3100'68, mass n 335997' 607'67, mass n 326598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)