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Sez. 1, Sentenza n. 7864 del 04/04/2006 (Rv. 589487 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994 - Diritto di affidamento e diritto di visita - Tutela differenziata - Diritto di visita del genitore non affidatario - Violazione - Tutela - Ritorno immediato del minore nello Stato di sua residenza abituale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589487-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 64 del 1994, distingue nettamente, all'art. 5, il diritto di affidamento (che comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza) dal diritto di visita (che comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo) e prevede per le due situazioni una tutela differenziata, sancendo l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 12 della Convenzione) esclusivamente per l'ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre solo in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia. Qualora, invece, difetti il presupposto dell'illiceità del trasferimento (la quale, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, ricorre quando il trasferimento o il mancato rientro avviene in violazione dei diritti di custodia in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti sono affettivamente esercitati), la Convenzione dispone che, con l'ausilio dell'Autorità centrale, al genitore non affidatario sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di visita, anche attraverso una ridefinizione delle relative modalità; sicché, in tal caso, per la tutela del diritto non deve essere inoltrata all'Autorità Centrale una domanda di restituzione del minore, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, bensì un'apposita domanda, ai sensi del successivo art. 21, diretta ad ottenere l'organizzazione ed il pacifico esercizio del diritto di visita, con la cooperazione dell'Autorità Centrale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 8, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 21, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)