Sez. 5 - , Sentenza n. 26447 del 08/11/2017 (Rv. 646164 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | - Reddito fondiario ex art. 23 d.P.R. n. 917 del 1986 - Concetto - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986, non suscettibile di interpretazione estensiva, lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. La possibilità della percezione di un reddito effettivo difforme, derivante dalla locazione del bene, è prevista come ipotesi derogativa all'imposizione sulla base del reddito catastale ma presuppone sempre che la locazione sia riferibile ad un soggetto titolare sul bene medesimo di uno dei diritti reali indicati dallo stesso art. 23. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base della stipulazione di contratti di locazione immobiliare da parte del contribuente, aveva dedotto l'apparenza del possesso "uti dominus", atto a qualificare come reddito fondiario la percezione dei relativi canoni, senza adeguata valutazione della titolarità di un diritto reale sull'immobile).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)