Sez. 5, Sentenza n. 15171 del 26/06/2009 (Rv. 608884 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Canoni di locazione di immobile non percepiti - Concorso alla formazione del reddito - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'irretroattività dell'art. 8, comma quinto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che esclude dal reddito imponibile, dal momento della conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità del conduttore, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti, non comporta l'assoggettamento ad imposta dei canoni di locazione non percepiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione, non potendo trovare applicazione, al riguardo, l'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (applicabile "ratione temporis" e sostanzialmente riproduttivo dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), il quale, nel ricollegare alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto redditi presuntivi soggetti ad imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, si riferisce al reddito fondiario, con previsione insuscettibile di interpretazione estensiva.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)