diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 1509 del 16/10/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 274342 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Pornografia minorile - Dimestichezza del minore con la divulgazione di proprie immagini erotiche - Valore esimente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274342-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6000 ter com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)