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Sez. 3 - , Sentenza n. 2252 del 22/10/2020 Ud. (dep. 20/01/2021) Rv. 280825 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen. - Nozione di utilizzazione - Istigazione e induzione - “Familiarità” della vittima alla diffusione di proprie immagini erotiche - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280825-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)