Sez. 1, Sentenza n. 14845 del 16/11/2000 (Rv. 541754 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pagamento - Acquiescenza - Esclusione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, il pagamento della somma portata dall'ordinanza ingiunzione - tanto intervenga prima che dopo la notifica di questa -, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata, di evitare la confisca del bene in sequestro o di ottenerne la restituzione, non comporta di per sè acquiescenza né incide sull'interesse a proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)