Sez. 1, Sentenza n. 18228 del 22/08/2006 (Rv. 591605 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni - Sanzioni amministrative pecuniarie - Verbale di accertamento - Pagamento della sanzione dopo l'introduzione del giudizio di opposizione - Acquiescenza - Influenza sul giudizio in corso - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento della somma portata dal verbale di accertamento - il quale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce titolo esecutivo, come prevede l'art. 203 C.d.S. -, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l'esecutività dal giudice dell'opposizione, non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull'interesse a proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)