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Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 24/07/2012 (Rv. 623464 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Domanda di rilascio - Detenzione dell'immobile da parte di un terzo immessovi dal conduttore - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Efficacia della sentenza di condanna nei confronti del terzo - Sussistenza - Rimedio a favore del terzo - Opposizione revocatoria - Terzo detentore in virtù di titolo autonomo - Rimedio a favore del terzo - Opposizione revocatoria.
Stato
decisa il 2012-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623464-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. In questo caso, il terzo detentore dell' immobile, per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo; oppure può, ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., proporre opposizione di terzo alla sentenza, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore in suo danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)