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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3865 del 19/02/2014 (Rv. 630150 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Declaratoria d'ufficio di improponibilità dell'azione (nella specie, di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630150-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, per inesperibilità dell'opposizione di terzo, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., da parte del terzo detentore di immobile con riferimento al quale il locatore abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio) può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale davanti al giudice dichiarato competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)