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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 11/04/1978 (Rv. 391103 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ORDINE AGLI ENTI PREVIDENZIALI O AD ALTRI TERZI DI CORRISPONDERE PARTE DELLE SOMME DOVUTE ALL'OBBLIGATO PER L'ASSEGNO DI DIVORZIO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - VERSAMENTO A PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE DEL DIRITTO O DEPOSITO IN MOMENTO ANTERIORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391103-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ORDINE AGLI ENTI PREVIDENZIALI O AD ALTRI TERZI DI CORRISPONDERE PARTE DELLE SOMME DOVUTE ALL'OBBLIGATO PER L'ASSEGNO DI DIVORZIO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - VERSAMENTO A PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE DEL DIRITTO O DEPOSITO IN MOMENTO ANTERIORE - CONDIZIONI.*

Il provvedimento giudiziale ex artt 8 e 9 della legge n 898 del 1970, con il quale viene ordinato agli enti previdenziali o ad altri terzi, tenuti a corrispondere somme all'obbligato per l'assegno di divorzio, di versare parte di dette somme direttamente ad altre persone, deve essere adempiuto nel momento in cui tale provvedimento, divenuto esecutivo, sia notificato ai predetti enti o terzi, o sia stato da essi accettato o conosciuto; prima di tale momento il terzo debitore e tenuto a pagare a persone diverse dal titolare del diritto solo se nel corso del giudizio sia emesso al riguardo un provvedimento provvisoriamente esecutivo, con il quale - analogamente a quanto stabilito dall'art 109 cod proc civ - puo anche ordinarsi il deposito delle somme fino a che non sia stabilito a quali parti e in che proporzione spettino le somme stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 109, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)