diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7238 del 03/12/1983 (Rv. 431835 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLA PENSIONE AL CONIUGE DIVORZIATO IN MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 CESSIONE DEI CREDITI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RELATIVA ALLA EFFICACIA DELLA CESSIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431835-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLA PENSIONE AL CONIUGE DIVORZIATO IN MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 CESSIONE DEI CREDITI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RELATIVA ALLA EFFICACIA DELLA CESSIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO - INAPPLICABILITÀ.*

La figura della cessione dei crediti, cui è assimilabile, quanto agli effetti, il provvedimento di distrazione in favore del coniuge divorziato di una quota della pensione di riversibilità spettante al coniuge superstite, nell'ipotesi prevista nel testo originario dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, è del tutto estranea all'ipotesi considerata dal secondo comma dello stesso art. 9, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, di attribuzione, totale o parziale, della pensione al coniuge divorziato in Mancanza del coniuge superstite, poiché in quest'ultimo caso, mancando appunto un coniuge superstite, non esiste un credito di costui per pensione di riversibilità che possa pro quota essere trasferito al coniuge divorziato, con la conseguenza che in detta ipotesi rimane inapplicabile la norma secondo cui la cessione dei crediti nei confronti del debitore dell'assegno pensionistico (nella specie l'INPS) ha effetto dal momento della notifica di essa al debitore o dall'accettazione da parte dello stesso. (V 1690/78, mass n 391103; (Conf 652/83, mass n 425401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)