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Sez. 1, Sentenza n. 1801 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201182 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Acquisizione degli atti su cui il P.M., aveva fondato la sua richiesta di misura cautelare - Necessità - "Dies a quo" per la decisione - Decorre dall'arrivo di tali atti nella sfera di conoscenza del giudice del riesame.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201182-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

Al fine del riesame di un provvedimento che ha applicato una misura coercitiva è indispensabile che il giudice del riesame, in quanto investito del controllo di legittimità e di merito del provvedimento impugnato, acquisisca gli atti sui quali la richiesta di applicazione della misura stessa era stata fondata dal Pubblico Ministero, e ciò ai sensi del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen.. Solo, quindi, con il perfezionamento dell'"iter" acquisitivo di tali atti, e cioè quando essi pervengono nella sfera di materiale a conoscenza dell'organo giudicante, comincia a decorrere il termine entro il quale la decisione deve essere emessa, pena l'inefficacia della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)