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Sez. 3, Sentenza n. 3036 del 20/06/1978 (Rv. 392483 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RELATIVA PRONUNCIA IN SEDE PENALE - RAPPORTO PROCESSUALE CIVILE COSTITUITO NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PERMANENZA - NUOVO DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - DIES A QUO.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392483-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RELATIVA PRONUNCIA IN SEDE PENALE - RAPPORTO PROCESSUALE CIVILE COSTITUITO NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PERMANENZA - NUOVO DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - DIES A QUO.*

Nell'ipotesi in cui il giudice penale dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, il rapporto processuale civile costituito nell'ambito del processo penale a seguito di Costituzione di parte civile non si estingue, ma perviene a normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale a norma dell'art 23 cod proc pen. conseguentemente, non puo trovare applicazione la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art 2945 cod civ e resta fermo l'effetto interruttivo permanente, che deriva dalla Costituzione di parte civile, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine e quello stabilito dalla legge penale per il reato con il quale coincide il fatto illecito: il termine di prescrizione, in quella stessa misura, ricomincia cosi a decorrere dalla data in cui e divenuta irrevocabile la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. (Conf 834/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)