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Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 19/11/2001 (Rv. 550336 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione del reato per prescrizione - Termine prescrizionale applicabile alla relativa azione civile - Costituzione di parte civile - Effetti.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550336-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

A norma dell'art. 2947 cod. civ., in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge come reato e se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato si sia estinto per per tale causa, il diritto al risarcimento del danno (nella specie, conseguente ad incidente stradale) resta assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale. Ne consegue che, quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni; se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)