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Sez. 2, Sentenza n. 12163 del 24/11/1995 (Rv. 494796 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE | "Locus a quo" - Proiezione al suolo della parete più sporgente - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494796-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE

La disposizione del regolamento edilizio del 6 dicembre 1972 annesso al programma di fabbricazione del Comune di Agropoli, che prescrive, per le zone B, una distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si riferisce, quanto alla misurazione della distanza, al medesimo criterio dell'art. 873 cod. civ., per il quale, nel calcolo delle distanze minime fra le costruzioni, il "locus a quo" coincide con la proiezione al suolo della parete più sporgente della costruzione, con la conseguenza che vengono in rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)