Sez. 2, Sentenza n. 10497 del 26/11/1996 (Rv. 500814 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE | Delibera n. 3675 del 1979 del Comune di Roma - Carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ. - Distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Computo - Criteri.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE
La delibera n. 3675 del Comune di Roma che, nel recepire le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della "legge ponte" 6 agosto 1967 n. 765) ha imposto, con disposizione integrativa dell'art. 873 cod. civ., l'inderogabile distanza di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, implica che il computo di detta distanza debba operarsi distinguendo fra gli sporti dalle ridotte dimensioni, aventi scopo meramente ornamentale e decorativo, da quelli costituenti sporgenze di particolari proporzioni, destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono, dei quali soltanto deve tenersi conto nel computo anzidetto, essendo veri e propri corpi di fabbrica che determinano un aumento dell'edificio in superficie ed incidono quindi sulla consistenza volumetrica dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 08/06/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)