Sez. 5, Sentenza n. 19687 del 27/09/2011 (Rv. 618991 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Portata - Tassazione del medesimo reddito ai fini IRPEG, quale utile societario, ed ai fini IRPEF, quale provento del socio - Violazione del divieto - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso sussistesse doppia imposizione in caso di utili extrabilancio corrisposti ai soci da una società di capitale, le cui imposte non erano state pagate dalla società medesima).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)