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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018 (Rv. 648690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Portata - Tassazione del medesimo reddito ai fini IRPEG, quale utile societario, ed ai fini IRPEF, quale provento del socio - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648690-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)