Sez. 2, Sentenza n. 636 del 24/02/1968 (Rv. 331806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - TERMINE DI PREAVVISO - PERIODO DI DECORRENZA- INSORGENZA DI MALATTIA DEL LAVORATORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - TERMINE DI PREAVVISO - PERIODO DI DECORRENZA- INSORGENZA DI MALATTIA DEL LAVORATORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE.*
Nell'ipotesi di licenziamento ad nutum per riduzione di personale, qualora, durante il decorso del termine di preavviso, insorga malattia del lavoratore, questa paralizza temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, e conseguentemente sospende il decorso del predetto termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del termine di comporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)