Sez. 1, Sentenza n. 526 del 07/06/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119599 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA - RIGETTO DEI MOTIVI PROPOSTI DALL'IMPUTATO APPELLANTE - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA - RIGETTO DEI MOTIVI PROPOSTI DALL'IMPUTATO APPELLANTE - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - INAMMISSIBILITA.*
La norma dell'art 203 cod proc pen e dettata dalla esigenza di evitare giudicati contraddittori ed ingiuste disparita di trattamento nei confronti di imputati che si trovino nella stessa posizione. Tale esigenza e rispettata con il consentire al coimputato non appellante o che abbia proposto una impugnazione inammissibile di giovarsi dell'appello proposto dal coimputato diligente, ma non puo certo importare, in deroga ai principi che regolano il rapporto processuale d'impugnazione, l'attribuzione all'imputato non impugnante dell'autonomo diritto di proporre ricorso per Cassazione nella ipotesi del mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante che, se accolti, avrebbero determinato l'effetto estensivo. (V 115936, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 230, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)