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Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 20/07/1979 Ud. (dep. 01/03/1980) Rv. 144501 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERATIVITA SOLO PER MOTIVI NON PERSONALI DEDOTTI DAL COIMPUTATO IMPUGNANTE.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144501-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERATIVITA SOLO PER MOTIVI NON PERSONALI DEDOTTI DAL COIMPUTATO IMPUGNANTE.*

L'effetto estensivo si verifica solo quando siano stati validamente dedotti dal coimputato impugnante motivi non esclusivamente personali e l'impugnazione abbia avuto esito positivo. Di conseguenza il coimputato non impugnante non puo proporre autonomo ricorso per Cassazione contro la decisione, che ha rigettato l'impugnazione, dei cui effetti estensivi egli intendeva giovarsi. (Conf mass nn 119599 e 120938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)