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Sez. L - , Ordinanza n. 31422 del 03/11/2021 (Rv. 662763 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE | Bando per procedure concorsuali o selettive - Atto unilaterale - Interpretazione - Criterio letterale - Particolare rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662763-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)