Sez. L, Sentenza n. 18854 del 26/09/2016 (Rv. 641226 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - CRITERI DI MASSIMA | Contratto di formazione e lavoro - Requisito anagrafico fissato nel bando - Sussistenza al momento dell'assunzione - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - CRITERI DI MASSIMA
In tema di procedure selettive per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro alle dipendenze della P.A., la disciplina di cui agli artt. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 3 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984, "ratione temporis" vigente, richiede il possesso del requisito anagrafico non solo per la partecipazione al concorso e alla selezione, ma anche al momento dell'assunzione che deve riguardare solo "giovani" da formare e immettere nel mondo lavorativo, sicché il contratto individuale stipulato in difetto dei requisiti richiesti è affetto da nullità per contrasto con norma imperativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. NaN, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)