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Sez. 2, Sentenza n. 2320 del 16/04/1982 (Rv. 420200 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE IN CUSTODIA, RISALENTE A PIÙ SOGGETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI E CAUSA INSCINDIBILE EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420200-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE IN CUSTODIA, RISALENTE A PIÙ SOGGETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI E CAUSA INSCINDIBILE EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Non sussiste litisconsorzio necessario, né, pertanto, ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ. quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi, implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso (sempre che l'evento lesivo non sia da attribuire alla sfera di vigilanza di uno soltanto di detti soggetti, con esclusione degli altri) trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili. Ciò in quanto la prestazione alla quale sono tenuti per legge i vari coobbligati, avuto riguardo ai poteri di uso, di gestione e di ingerenza a ciascuno spettanti sulla cosa ed in conseguenza della violazione dei connessi obblighi di custodia posti per legge a loro carico a tutela del terzo danneggiato, non può - di regola - considerarsi indivisibile. (V 2431/81, mass n 413206; (V 4009/77, mass n 387691; (V 1393/77, mass n 385111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)