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Sez. 3, Sentenza n. 1393 del 13/04/1977 (Rv. 385111 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - DURATA - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I COOBBLIGATI SOLIDALI - UNICITA DEL FATTO ILLECITO COSTITUTIVA DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE - RIFERIMENTO AL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385111-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - DURATA - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I COOBBLIGATI SOLIDALI - UNICITA DEL FATTO ILLECITO COSTITUTIVA DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE - RIFERIMENTO AL DANNEGGIATO.*

La Costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli Atti interruttivi della prescrizione considerati dall'art 2943 cod civ e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo, nei confronti di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la Costituzione ed anche di tutti i coobbligati solidali, ancorche rimasti estranei al processo penale e l'unicita del fatto illecito, sulla quale si fonda la responsabilita solidale di cui all'art 2055 cod civ, va riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identita delle azioni dei danneggianti ne delle norme giuridiche violate da costoro. (Conf 2156/75, mass n 375926; (Conf 2567/74, mass n 370993; (Conf 2690/70, mass n 349141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)