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Sez. U, Ordinanza n. 2934 del 05/02/2025 (Rv. 673586-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di lavori pubblici - Provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673586-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del

rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi altresì presidiare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica - la revisione si conforma ad un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)