Sez. U - , Sentenza n. 26253 del 18/10/2018 (Rv. 651208 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di lavori pubblici - Richiesta di revisione dei costi e della durata della concessione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di concessione di lavori pubblici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale che abbia negato alla società concessionaria la revisione dei costi di costruzione ed il prolungamento della durata della concessione, atteso che tali questioni non riguardano la materia dell'adeguamento dei prezzi – devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. - ma mirano ad un vero e proprio riequilibrio del sinallagma contrattuale, e la relativa delibera si pone nella fase esecutiva del rapporto concessorio, con la conseguenza che anche la cognizione su di essa attiene all'aspetto privatistico, esulando dal piano autoritativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)