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Sez. 2, Sentenza n. 26241 del 06/12/2011 (Rv. 620351 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Comunione - Usucapione di quota relativa a bene indiviso - Formulazione in giudizio di specifica domanda - Necessità - Proposizione di una generica domanda di usucapione di tutte le altre quote - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620351-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

Il comproprietario che invochi l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, deve formulare in giudizio un'apposita e specifica domanda, posto che la pretesa, implicando anche la modifica del fatto costitutivo da una situazione di possesso esclusivo ad una condizione di compossesso, non può ritenersi compresa nell'iniziale domanda di usucapione di tutte le altre quote in quanto comportante una mera riduzione dl "petitum" originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)