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Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005 (Rv. 584306 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Comunione - Usucapione della quota indivisa da parte del comunista o del coerede - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Interversione del possesso ex art. 1164 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Mutamento del compossesso in possesso esclusivo - Necessità - Sussistenza - Modalità.
Stato
decisa il 2005-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584306-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui; viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)