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Sez. 1, Sentenza n. 3591 del 30/10/1969 (Rv. 343788 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - COMPRAVENDITA - ANNULLAMENTO PER SIMULAZIONE ASSOLUTA - DIRITTO DEL FISCO ALLA PERCEZIONE DI UNA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO - SUSSISTENZA - RIMBORSO DELLA IMPOSTA IN PRECEDENZA PAGATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343788-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - COMPRAVENDITA - ANNULLAMENTO PER SIMULAZIONE ASSOLUTA - DIRITTO DEL FISCO ALLA PERCEZIONE DI UNA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO - SUSSISTENZA - RIMBORSO DELLA IMPOSTA IN PRECEDENZA PAGATA - ESCLUSIONE.*

Quando la compravendita sia stata con sentenza dichiarata nulla per simulazione assoluta, sorge, in dipendenza di tale dichiarazione, il diritto dello stato ad una nuova imposta proporzionale di registro, giacche essa pone in essere per il fisco un ritrasferimento del bene oggetto del primitivo trapasso e non sussiste diritto al rimborso della prima imposta gia pagata. (V 1559-66, massima n 323101 867-64 919-58 184-54).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)