Sez. 1, Sentenza n. 229 del 28/01/1974 (Rv. 367837 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - CONDIZIONI - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - CONDIZIONI - LIMITI.*
A norma del combinato disposto degli artt 11, 12 e 14 n 2, della legge di registro, il fisco non ha l'Obbligo di restituire l'imposta regolarmente percetta quando l'atto tassato venga giudizialmente dichiarato nullo per vizio radicale e la nullita non sia indipendente dalla volonta o dal consenso delle parti. L'imposta e percio rimborsabile (o non e dovuta) solo quando rispetto al vizio radicale comportante la nullita dell'atto il volere delle parti non abbia avuto influenza alcuna. Da tali ipotesi restano esclusi tutti i casi in cui la nullita non possa essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volonta delle parti, e fra i quali rientra necessariamente quello della simulazione, assoluta o relativa. (V 3591'69, mass n 343788; 867'64).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)