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Sez. 1, Ordinanza n. 22780 del 07/08/2025 (Rv. 675968-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE | Inesistenza del credito - Conoscenza da parte del cessionario - Esclusione della garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675968-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE

In tema di cessione del credito, la garanzia cui รจ tenuto il cedente ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c. non opera ove il cessionario sia a conoscenza dell'inesistenza del credito oggetto di cessione.

Cod. Civ. art. 1266 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)