Sez. 3 - , Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022 (Rv. 665019 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - SCADENZA DEL TERMINE NEL CORSO DELLA LITE | Cessione di credito inesistente - Nullità per mancanza dell'oggetto - Esclusione - Ragioni - Garanzia ex art. 1266 c.c. - Deroga alla disciplina generale del contratto - Esclusione pattizia della garanzia - Irrilevanza. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - SCADENZA DEL TERMINE NEL CORSO DELLA LITE
La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale.
Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1325 lett. 3, Cod. Civ. art. 1418 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)