Sez. 2, Sentenza n. 1808 del 22/05/1969 (Rv. 340893 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOCCOMBENZA PARZIALE - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOCCOMBENZA PARZIALE - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In caso di soccombenza parziale, e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito tanto l'addossare le spese processuali alla parte parzialmente soccombente, quanto il compensarle in tutto o in parte, senza che il giudice sia tenuto a motivare espressamente circa il mancato uso della facolta di compensazione. (V. 1731-68, massima n.333598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)