diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1949 del 12/10/1970 (Rv. 347986 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOCCOMBENZA PARZIALE - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347986-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOCCOMBENZA PARZIALE - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In caso di soccombenza parziale, e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito tanto l'addossare le spese processuali alla parte parzialmente soccombente, quando il compensarle in tutto o in parte, senza che il giudice sia tenuto a motivare espressamente circa il mancato uso della facolta di compensazione. (Conf 1808'69 mass n 340893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)