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Sez. L, Sentenza n. 1239 del 06/02/1987 (Rv. 450760 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CONCORRENTE CON PENSIONE DIRETTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450760-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CONCORRENTE CON PENSIONE DIRETTA - AMMISSIBILITÀ.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 (applicabile anche in Sede di legittimità in ordine a situazioni non ancora esaurite), la quale ha dichiarato (fra (fra l'altro) l'illegittimità (cosidetto conseguenziale) dell'art 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sue precedenti sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976, è consentita l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità concorrente con pensione diretta, anche se poste entrambe a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)