Sez. L, Sentenza n. 8511 del 21/08/1990 (Rv. 468969 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - BASE DI CALCOLO - PENSIONE DIRETTA DEL DANTE CAUSA - TRATTAMENTO MINIMO RELATIVO - INCLUSIONE - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL DANTE CAUSA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - BASE DI CALCOLO - PENSIONE DIRETTA DEL DANTE CAUSA - TRATTAMENTO MINIMO RELATIVO - INCLUSIONE - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL DANTE CAUSA - IRRILEVANZA.*
Il trattamento di riversibilità a carico dell'INPS - che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 è integrabile al minimo ancorché il beneficiario sia titolare di pensione diretta pure a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria - deve essere calcolato (senza che in contrario rilevi l'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con legge n. 638 del 1983), sulla pensione diretta del dante causa comprendendo in essa anche il trattamento minimo, sia stato o no questo domandato dal dante causa, avendo la sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale dichiarato (fra l'altro) l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1332 "nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilità i.N.P.S. sia calcolata in proporzione alla pensione diretta i.N.P.S. integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto di percepire". (V 150/89, mass n 461380; (V 2915/87, mass n 452034; (V 1239/87, mass n 450760; (V 2067/87, mass n 451341).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)