Sez. 6, Sentenza n. 18186 del 14/12/2017 Cc. (dep. 24/04/2018) Rv. 272889 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Indagato tossicodipendente - Sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - Programma di recupero - Potere di valutazione del giudice - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari richiesta dall'indagato tossicodipendente ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al giudice il potere di verificare la serietà e l'adeguatezza del programma di riabilitazione allegato all'istanza, in modo da escluderne la pretestuosità; solo dopo aver compiuto tale valutazione, il giudice dovrà accertare l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che possano giustificare il rigetto della richiesta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione con la quale il Tribunale della libertà aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente sulla base di un programma reputato generico e non personalizzato, in quanto articolato nella mera calendarizzazione di una serie di incontri finalizzati alla redazione del programma di recupero).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)