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Sez. 4, Sentenza n. 22866 del 15/05/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286530-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Soggetto tossicodipendente sottoposto a un programma terapeutico di recupero - Insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286530-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, al giudice, che ritiene che, nei confronti di un soggetto tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero, non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non è consentito disporre la più gravosa misura cautelare della custodia in carcere, sicché è illegittimo il provvedimento con cui l'adozione della diversa misura degli arresti domiciliari è condizionata al consenso dell'interessato all'applicazione del congegno elettronico di controllo a distanza od all'effettiva disponibilità dello stesso.

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)