Sez. U, Sentenza n. 1897 del 21/03/1984 (Rv. 433966 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - UDIENZA FISSATA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI - CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI SALUTE O PRECEDENTE DOMANDA DI ASPETTATIVA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - UDIENZA FISSATA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI - CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI SALUTE O PRECEDENTE DOMANDA DI ASPETTATIVA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Con riguardo all'udienza fissata davanti alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, per l'adozione, a carico del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, di eventuali provvedimenti provvisori e cautelari (artt. 30 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511 e 57 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), la circostanza che l'incolpato, per ragioni di salute, si trovi in congedo straordinario, ovvero abbia avanzato domanda di aspettativa, non implica di per sè il differimento di detta udienza, occorrendo a tal fine una specifica istanza dell'interessato, che alleghi l'impossibilità di presentarsi in relazione a quelle condizioni di salute.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)