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Sez. L, Sentenza n. 4750 del 27/05/1987 (Rv. 453397 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CONTRASTO DI DETTA DISPOSIZIONE CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453397-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CONTRASTO DI DETTA DISPOSIZIONE CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

La disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le controversie considerate urgenti tra cui quelle di lavoro, sancisce (con implicito riferimento all'intero corso del procedimento e quindi anche ai termini per proporre impugnazione) la non operatività della sospensione nel periodo feriale - manifestamente non contrasta né con l'art. 3 cost. Atteso che tutti i cittadini versanti nella situazione sostanziale e processuale, contemplata dalla norma, si trovano sullo stesso piano, rispetto agli esercitabili diritti, né con l'art. 24 cost. Poiché il più rapido svolgimento del procedimento in relazione alla natura dello stesso, come anche l'eventuale scelta temporanea o definitiva, di un difensore diverso da quegli che voglia usufruire del periodo feriale, non implica violazione dei diritti della difesa. (C 966/84, mass n 433966 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)