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Sez. 2, Sentenza n. 457 del 11/02/1976 (Rv. 379105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI IUSSU JUDICIS - NECESSITA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICA DELL'APPELLO AGLI ORIGINARI CONVENUTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI IUSSU JUDICIS - NECESSITA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICA DELL'APPELLO AGLI ORIGINARI CONVENUTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA - NECESSITA.*

L'intervento jussu judicis, disposto a norma dell'art 107 cod proc civ, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale fra le parti originarie ed il terzo interventore e da quindi luogo, in Sede di gravame, all'inscindibilita della causa di cui all'art 331 cod proc civ. pertanto, la notifica dell'atto di appello eseguita validamente nei confronti dei soli originari convenuti, vale, di per se, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche rispetto al chiamato in causa ed impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di quest'ultimo in un termine perentorio all'uopo assegnato. (V 2892/73, mass n 366503; (V 779/71, mass n 350602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)